Art. 1.

      1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati. Le comunità montane, costituite ai sensi dei citati articoli 27, 28 e 29 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.
      3. Gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali o regionali sono gestiti dalla provincia, sulla base di apposite intese tra la provincia stessa e i comuni interessati. Qualora l'intesa non sia raggiunta, provvede la regione.
      4. Le indicazioni urbanistiche relative alla montagna concorrono a formare il piano territoriale di coordinamento delle province, predisposto ai sensi dell'articolo 20 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      5. Le opere, gli interventi di pianificazione e le infrastrutture che riguardano le zone montane sono inseriti nei programmi triennali dei lavori pubblici delle province.
      6. Gli interventi e gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico delle zone montane sono determinati mediante la predisposizione di

 

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un apposito programma pluriennale settoriale delle province dedicato alla montagna.
      7. Gli interventi finanziari disposti a favore della montagna sono destinati esclusivamente ai territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente in materia.